L’avvocato non ha senz’altro l’obbligo di informare il cliente presso quale COA sia iscritto

L’avvocato, che intenda dare informazioni sulla propria attività professionale, deve fornire le indicazioni di cui all’art. 17 bis cdf, tra cui il Consiglio dell’Ordine presso il quale è iscritto: tale obbligo presuppone quindi l’esercizio della facoltà discrezionale dell’avvocato di dare l’informativa (Nel caso di specie, il professionista era stato sanzionato per il solo fatto di non aver riferito al cliente di essere iscritto presso altro COA. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso in parte qua).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Damascelli), sentenza del 8 giugno 2013, n. 96

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 96 del 08 Giugno 2013 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Oristano, delibera del 19 Luglio 2010 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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