E’ obbligo deontologico, che discende dai principi generali di correttezza e lealtà verso i colleghi, non prendere accordi con la controparte né comunque partecipare ad accordi intervenuti con la stessa, quando sia assistita da un avvocato, senza che quest’ultimo sia avvertito. Tale obbligo sussiste anche nell’ipotesi in cui la controparte si impegni ad avvertire il proprio difensore o, addirittura, affermi di averlo già avvertito (Nel caso di specie, in considerazione della mancanza di precedenti disciplinari a carico dell’incolpato, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Tacchini), sentenza del 8 giugno 2013, n. 93
NOTA:
In senso conforme, Cons. Naz. Forense 22.09.2012 n. 129.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 93 del 08 Giugno 2013 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 14 Luglio 2011 (sospensione)
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