Il COA di Torino chiede se i praticanti abilitati, decorsi sei anni dall’abilitazione, possano essere iscritti come praticanti “semplici” o debbano essere cancellati anche dal registro dei praticanti. Richiama al riguardo l’art. 17, comma 10, lettera d) della Legge 247/2012.

La risposta è nei seguenti termini:
L’art. 17, comma 10, della l. n. 247/2012 prevede la cancellazione dal registro dei praticanti e dall’elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, nei seguenti casi:
a) (omissis)
b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall’inizio, per la prima volta, della pratica. L’iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo. La norma si riferisce al patrocinio sostitutivo quinquennale (introdotto dall’art. 41, comma 12, della L. n. 247/2012) figura non ancora in vigore. La disposizione (art. 17, c. 10, lett. d) non è pertanto applicabile al caso in esame. Il regime giuridico del praticante abilitato ai sensi dell’art. 8, comma 2 del RDL 27 novembre 1933, n. 1578, seguita ad essere disciplinato da quest’ultima disposizione, la quale prevede la perdita dell’ammissione al patrocinio dopo il decorso di sei anni, ma non la cancellazione dal registro dei praticanti (in tal senso Cass. SS.UU. n. 17761/08).

Cass. civ., sez. Unite 30-06-2008, n. 17761 – Pres. CRISCUOLO Alessandro – Est. CICALA Mario – P.M. MARTONE Antonio – CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA c. R.E.

AVVOCATO E PROCURATORE – ALBO – PRATICANTI PROCURATORI – Praticanti avvocati – Iscrizione nel registro speciale di cui all’art. 8 del r.d.l. n. 1578 del 1933 – Abilitazione al patrocinio per un sessennio – Scadenza del sessennio – Conseguenze – Cancellazione dal registro speciale – Esclusione – Fattispecie.

In tema di pratica forense, l’art. 8 del r.d.l. n. 1578 del 1933 prevede uno speciale registro in cui sono iscritti i laureati in giurisprudenza che svolgono la pratica per la professione di avvocato, i quali, dopo un anno dalla iscrizione, sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare, limitatamente a determinati procedimenti, il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l’ordine circondariale che ha la tenuta del registro medesimo. Una volta decorso il sessennio, l’iscritto non potrà più esercitare detto patrocinio, senza però dover subire la cancellazione dal registro anzidetto, in assenza di specifica previsione normativa che la contempli, potendo, quindi, mantenere l’iscrizione per coltivare l’interesse a proseguire la pratica forense non in veste informale, ma con una precisa qualifica ed in un rapporto di giuridica dipendenze con un professionista già abilitato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del Consiglio nazionale forense che aveva accolto l’impugnazione di un praticante avvocato cancellato dal relativo registro dal competente Consiglio dell’ordine alla scadenza del sessennio per l’abilitazione al patrocinio). (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 28 Dicembre 2005)

Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere del 22 maggio 2013, n. 58

Quesito n. 252, COA di Torino

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 58 del 22 Maggio 2013
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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