Il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione entro il quale la decisione del Consiglio dell’Ordine deve essere notificata, ha carattere ordinatorio, con la conseguenza che la sua eventuale inosservanza non determina alcuna nullità procedimentale.
Nella decisione del Consiglio dell’Ordine non è richiesta a pena di nullità la indicazione del relatore. Invero l’art. 51 R.D. 37/34 stabilisce che la decisione disciplinare del Consiglio dell’Ordine è sottoscritta dal Presidente e dal Segretario che ha anche il compito di redigere il processo verbale delle sedute consiliari e ne attesta con la sua sottoscrizione la veridicità. (Accoglimento parziale del ricorso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Di Lauro), sentenza del 18 marzo 1993, n. 31
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 31 del 18 Marzo 1993 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 18 Marzo 1992
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