Procedimento disciplinare dinanzi al COA: la firma del provvedimento da parte del consigliere in sostituzione del segretario

In assenza del segretario titolare del Consiglio dell’Ordine, le funzioni di segretario possono essere svolte da qualsiasi altro consigliere componente del C.d.O., la cui nomina non richiede una speciale procedura di nomina”

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 6 giugno 2013, n. 87
NOTA:
In senso conforme, C.N.F. n. 256 del 17.9.2003, C.N.F. n. 372 del 28.11.2003.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 87 del 06 Giugno 2013 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Busto Arsizio, delibera del 19 Dicembre 2011 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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