In difetto di una specifica previsione normativa, la convocazione del Consiglio può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo né, ai fini della sua valida costituzione, occorre la precostituzione della prova dell’avvenuta convocazione di tutti i suoi membri quando, peraltro, essendo il Consiglio dell’Ordine un organo amministrativo imperfetto, la legge si limiti a stabilire la partecipazione di un numero minimo di componenti per la validità della seduta stessa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 6 giugno 2013, n. 87
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, C.N.F. n. 45 del 2.3.2012 nonché Cass. 1414/2004.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 87 del 06 Giugno 2013 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Busto Arsizio, delibera del 19 Dicembre 2011 (sospensione)
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