Nel procedimento amministrativo davanti al C.O.A. territoriale, l’eventuale vizio di convocazione dei componenti del Consiglio (nella specie peraltro escluso) deve ritenersi sanato qualora risulti che il Collegio si riunisce con numero legale dei componenti in base al raggiungimento dello scopo.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 6 giugno 2013, n. 87
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, C.N.F. n.77 del 30.05.2011.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 87 del 06 Giugno 2013 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Busto Arsizio, delibera del 19 Dicembre 2011 (sospensione)
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