La sanzione disciplinare richiesta dal PM non impedisce la condanna “in pejus” da parte del COA

In considerazione della natura amministrativa del procedimento disciplinare di primo grado, non può considerarsi affetta dal vizio di ultra petizione la pronuncia del Consiglio territoriale che abbia condannato l’incolpato ad una sanzione disciplinare più afflittiva di quella richiesta dal P.M. (Nella specie, il COA aveva disposto la cancellazione dall’albo dell’avvocato già condannato, con sentenza penale definitiva, per il reato di appropriazione indebita, mentre il PM ne aveva chiesto la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Broccardo), sentenza del 6 giugno 2013, n. 86

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 86 del 06 Giugno 2013 (respinge) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 03 Marzo 2010 (cancellazione)
abc, Giurisprudenza CNF

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