La corrispondenza tra addebito contestato e pronuncia disciplinare

In sede di procedimento disciplinare, al fine di garantire il diritto di difesa dell’incolpato, è richiesta la chiara contestazione dei fatti addebitati, non risultando necessaria una minuta e particolareggiata esposizione delle modalità dei fatti che integrano l’illecito. E’ invece sufficiente che, dalla lettura degli addebiti, l’incolpato sia posto in grado di approntare in modo efficace la propria difesa, senza rischi di subire una sanzione per fatti diversi da quelli contestatigli. La specificità della contestazione quindi non richiede né la precisazione delle fonti di prova da utilizzare nel procedimento disciplinare, né la individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Broccardo), sentenza del 6 giugno 2013, n. 86
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Morlino), sentenza del 7 maggio 2013, n. 71.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 86 del 06 Giugno 2013 (respinge) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 03 Marzo 2010 (cancellazione)
abc, Giurisprudenza CNF

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