La domiciliazione non comporta partecipazione ad attività difensive, e pertanto l’essere uno dei componenti il Consiglio domiciliatario del ricorrente non legittima la ricusazione.
La presente parzialità del giudice per motivi che attengono esclusivamente allo svolgimento di attività processuale non può provare la ricusazione del Collegio giudicante, in sede disciplinare.
In materia di ricusazione si applicano, con gli opportuni riadattamenti gli istituti del codice di procedura civile. (Rigetto del ricorso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Panuccio), sentenza del 18 marzo 1993, n. 30
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 30 del 18 Marzo 1993 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 18 Marzo 1992
0 Comment