La mancata convocazione dell’interessato prima dell’apertura del procedimento disciplinare.

La mancata convocazione dell’interessata a chiarimento prima dell’apertura del procedimento disciplinare non rileva ai fini della nullità del procedimento e del relativo procedimento disciplinare, attenendo il fatto ad una fase preliminare dell’attività del Consiglio anteriore all’apertura del procedimento amministrativo, alla quale non sono applicabili le garanzie procedimentali previste per la fase successiva.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Sica), sentenza del 27 maggio 2013, n. 84
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, C.N.F. 02-11-2010, n. 196.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 84 del 27 Maggio 2013 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 26 Aprile 2010 (censura)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 3775 del 18 Febbraio 2014 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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