Il principio di autosufficienza del ricorso si applica anche all’atto di appello al CNF

In base al principio di autosufficienza del ricorso, l’appello al CNF deve contenere, a pena di sua inammissibilità, la narrativa dei fatti oggetto dell’incolpazione posti a base della decisione impugnata nel procedimento di primo grado, nonché la formulazione specifica dei motivi contenente la esposizione chiara e inequivoca, ancorché succinta, delle ragioni di fatto e di diritto che sostengono l’impugnazione, tale da consentire la individuazione delle questioni sottoposte all’esame del giudice del gravame (Nel caso di specie, il ricorso conteneva una sommaria e neppure consequenziale esposizione dei fatti ed era privo di precisi motivi di impugnazione in punto di diritto. In applicazione del principio di cui in massima, l’appello è stato dichiarato inammissibile).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 27 maggio 2013, n. 83
NOTA:
In senso conforme, tra le altre:
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Pisano), sentenza del 10 aprile 2013, n. 51;
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MARIANI MARINI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 147;
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MARIANO MARINI), sentenza del 17 settembre 2012, n. 119;
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. NERI), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 184
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. BONZO), sentenza del 16 luglio 2007, n. 98
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ITALIA, rel. ITALIA), sentenza del 23 giugno 2005, n. 92

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 83 del 27 Maggio 2013 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 27 Settembre 2010 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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