I reclami in materia elettorale, a norma dell’art. 6 D.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 382, devono essere presentati direttamente al Consiglio nazionale forense entro 10 giorni dalla proclamazione. Conseguentemente è inammissibile il reclamo presentato al Consiglio dell’Ordine e pervenuto al Consiglio nazionale forense dopo la scadenza del termine perentorio di legge.
Il reclamo avverso le elezioni dei Consigli dell’Ordine poiché diretto a contestare i soggetti interessati a contraddire deve essere proposto anche nei confronti degli eletti, che sono legittimati passivi. (Inammissibilità reclamo elettorale).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Sanino), sentenza del 18 marzo 1993, n. 29
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 29 del 18 Marzo 1993 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 18 Marzo 1992
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