La semplice omessa indicazione della norma deontologica violata non determina l’invalidità del procedimento disciplinare, giacché al fine di garantire il diritto di difesa dell’incolpato è necessaria e sufficiente è una chiara contestazione dei fatti addebitati.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 27 maggio 2013, n. 82
NOTA:
In senso conforme, tra le altre:
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 27 maggio 2013, n. 80
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI, Rel. NERI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 98
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Salazar) 20 aprile 2012, n. 68
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PISANO), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 2
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ALLORIO), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 199
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 82 del 27 Maggio 2013 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Terni, delibera del 20 Maggio 2011 (sospensione)
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