Agli effetti della prescrizione dell’azione disciplinare, va distinta l’ipotesi di cui all’art. 38 Rdl 1578/33 (fatti non costituenti reati, punibili solo in sede disciplinare per violazione dei doveri che presiedono all’esercizio della professione) da quella di cui all’art. 44 del medesimo Rdl (fatti costituenti reati, per i quali sia stata promossa l’azione penale): nella prima ipotesi, il potere di iniziativa del C.O.A. è esercitabile discrezionalmente, mentre nella seconda, l’azione disciplinare costituisce “atto dovuto” essendo collegata al fatto storico di una sentenza penale (che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso) ed ha natura obbligatoria non potendo, conseguentemente, essere iniziata prima che se ne sia verificato il presupposto onde il diritto di punire può essere esercitato ex art. 44 Rdl 1578/33 solo al passaggio in giudicato del provvedimento giurisdizionale, con conseguente sospensione della prescrizione fino al passaggio in giudicato della sentenza penale, a prescindere dalla sussistenza di un provvedimento di sospensione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 9 maggio 2013, n. 76
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 76 del 09 Maggio 2013 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera del 11 Maggio 2009 (sospensione)
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