Non è lecito all’ente pubblico assegnare all’avvocato iscritto nell’elenco speciale il disbrigo di pratiche amministrative, dovendo pur sempre l’attività del legale inerire a compiti ricomprensibili nei contenuti o nelle fasi in cui l’attività forense può estrinsecarsi, anche se non direttamente implicanti forme di difesa processuale.
Non può essere considerato «ufficio legale» ai sensi dell’art. 3 R.D.L. 1578/1933 un ufficio privo di dotazione organica e la cui responsabilità non è affidata ad un avvocato impiegato, garantito di autonomia e di indipendenza professionale (nella specie funzionario con compiti ordinamentali di natura amministrativa come tale inibito all’esercizio della professione forense). (Rigetto del ricorso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Corpaci), sentenza del 18 marzo 1993, n. 27
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 27 del 18 Marzo 1993 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 18 Marzo 1992
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