La valutazione della condotta irreprensibile in rapporto a procedimenti penali, pendenti e conclusi

La valutazione del requisito della condotta irreprensibile (già, specchiatissima ed illibata), necessario ai fini della iscrizione all’albo professionale, va compiuta dal C.O.A. in modo autonomo ed indipendente anche dall’esito dell’eventuale procedimento penale che può aver coinvolto l’interessato. Conseguentemente, come la condotta specchiatissima ed illibata non è di per sé da escludere in presenza di una condanna penale, così può essere considerato privo del requisito previsto dalla legge chi ha tenuto un comportamento che possa compromettere il decoro e la dignità della classe forense, ancorchè per gli stessi fatti non vi sia stata pronuncia penale di condanna (Nel caso di specie, il COA aveva respinto l’istanza di iscrizione nel registro dei praticanti presentata da soggetto nei cui confronti pendeva procedimento penale con 59 capi di imputazione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Salazar), sentenza del 9 maggio 2013, n. 75

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 75 del 09 Maggio 2013 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 18 Ottobre 2010 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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