La funzione di arbitro, ancorché designato dalla parte, è improntata a principi di terzietà ed imparzialità, sicché non può essere consentito all’avvocato, che abbia in precedenza assunto la veste di arbitro, accettare la difesa di una delle parti, se non in violazione dei principi di trasparenza, imparzialità, indipendenza e terzietà che sono a presidio della funzione defensionale, che trovano presidio nell’art. 37 del c.d. (Nel caso di specie, l’avvocato impugnava il suo stesso lodo nell’interesse della parte che lo aveva nominato arbitro. In applicazione del principio di cui in massima, al professionista è stata inflitta la sanzione disciplinare della censura).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 73 del 07 Maggio 2013 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 13 Luglio 2009 (censura)
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