La mancata o erronea indicazione, nell’intestazione della decisione disciplinare, del nominativo dei consiglieri componenti del collegio giudicante non costituisce causa di nullità della decisione se, comunque, l’indicazione degli stessi emerga dal verbale di udienza e sempre che, dallo stesso verbale, risulti l’intervento di non meno della metà del numero dei componenti, attesa la considerazione secondo cui è il verbale d’udienza il solo atto che fa fede delle presenze fino a querela di falso. (Nella fattispecie, a causa di un mero refuso di stampa, l’intestazione dell’atto riportava i nominativi del precedente Consiglio).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Berruti), sentenza del 7 maggio 2013, n. 72
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BAFFA), sentenza del 25 ottobre 2010, n. 150; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. STEFENELLI), sentenza del 13 settembre 2006, n. 58; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. LOIODICE), sentenza del 3 novembre 2004, n. 241
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 72 del 07 Maggio 2013 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 21 Aprile 2010 (avvertimento)
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