Il ricorso al Consiglio nazionale forense non sottoscritto dalla parte bensì da un legale, peraltro non iscritto nell’albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte suprema di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori è nullo per violazione dell’art. 60, ultimo comma, R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 in connessione con l’art. 33 R.D.L. n. 1578/1933. (Inammissibilità del ricorso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Scassellati Sforzolini), sentenza del 18 marzo 1993, n. 24
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 24 del 18 Marzo 1993 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 18 Marzo 1992
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