Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Decisione che dispone l’apertura del procedimento – Impugnazione – Ammissibilità – Sindacato del C.N.F. – Limiti – Controllo estrinseco di legalità formale – Censure di merito – Inammissibilità

In virtù di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 50 dell’ordinamento professionale, devono ritenersi impugnabili le decisioni che dispongono l’apertura del procedimento disciplinare, al fine di consentire, nella prospettiva del giusto processo, un più rapido intervento di un giudice terzo ed imparziale sulla legittimità dell’avvio del procedimento. Rispetto ad esse, tuttavia, il Consiglio Nazionale Forense è chiamato soltanto a verificarne profili di legalità, con conseguente inammissibilità le cui doglianze riguardino profili di merito. (Nella specie, le censure contenute nel ricorso afferivano al merito della decisione, poiché dirette a contestare la violazione del diritto di difesa, la mancanza del resoconto dell’attività istruttoria, nonché l’errata interpretazione della norma deontologica e l’errata prospettazione dei fatti nel capo di incolpazione). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 12 ottobre 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), decisione n. 23 del 16 marzo 2011

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 23 del 16 Marzo 2011 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 12 Ottobre 2009
Giurisprudenza CNF

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