Vigente il codice di procedura penale del 1930, la decorrenza del termine quinquennale previsto dall’art. 51 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, decorre di norma dal giorno della violazione, e soltanto nella ipotesi in cui per il medesimo fatto è instaurato processo penale, dalla data di definizione di questo con sentenza irrevocabile; è sufficiente pertanto per interrompere la prescrizione che il consiglio dell’ordine competente adotti la delibera di apertura del procedimento disciplinare nei cinque anni dal fatto o, nella seconda ipotesi, dal passaggio in giudicato della sentenza penale.
Il codice 1988 ha abolito con l’art. 75 (che regola i rapporti dell’azione penale con quella civile) la pregiudiziale prevista dall’art. 3 del codice abrogato, riconoscendo altresì la autonomia del procedimento disciplinare rispetto all’eventuale processo penale, sicché per i procedimenti disciplinari oggi promossi la decorrenza del termine prescrizionale è ormai sempre ancorata alla data della commessa violazione, indipendentemente dalla eventuale instaurazione di un processo penale. (Rigetto del ricorso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Casalinuovo), sentenza del 21 febbraio 1993, n. 19
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 19 del 21 Febbraio 1993 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 21 Febbraio 1992
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