L’art. 4, comma 4, impone l’appartenenza dell’avvocato ad una sola associazione.
Tuttavia, ai sensi del successivo comma 6, la violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare. Pertanto, le conseguenze della simultanea partecipazione di uno o più avvocati a più associazioni professionali non determinano lo scioglimento dell’associazione, ma unicamente l’insorgere di responsabilità disciplinare a carico dell’iscritto che abbia violato la previsione di cui all’art. 4, comma 4.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Picchioni), parere del 10 aprile 2013, n. 43
Quesito n. 240 del COA di Mondovì
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 43 del 10 Aprile 2013- Consiglio territoriale: COA Mondovi, delibera (quesito)
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