Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Mondovì formula un quesito relativo all’interpretazione e all’applicazione dell’art. 4, comma 4, della legge n. 247/12 n. 247. In particolare, il Consiglio rimettente si chiede se la contemporanea appartenenza dell’iscritto a più associazioni determini la possibilità per il Consiglio di “pretendere che almeno una delle due associazioni sia sciolta”.

L’art. 4, comma 4, impone l’appartenenza dell’avvocato ad una sola associazione.
Tuttavia, ai sensi del successivo comma 6, la violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare. Pertanto, le conseguenze della simultanea partecipazione di uno o più avvocati a più associazioni professionali non determinano lo scioglimento dell’associazione, ma unicamente l’insorgere di responsabilità disciplinare a carico dell’iscritto che abbia violato la previsione di cui all’art. 4, comma 4.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Picchioni), parere del 10 aprile 2013, n. 43

Quesito n. 240 del COA di Mondovì

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 43 del 10 Aprile 2013
- Consiglio territoriale: COA Mondovi, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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