Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Giudizio di impugnazione avanti il Consiglio nazionale forense – Ricorso presentato dopo il decorso del termine previsto per l’impugnazione – Inammissibilità.

Ai sensi dell’art. 50 R.D.L. 1578/1933 il ricorso al Consiglio nazionale forense contro una delibera del Consiglio dell’Ordine deve essere presentato negli uffici del Consiglio dell’Ordine che ha emesso la pronuncia, entro il termine perentorio di giorni venti dalla avvenuta notifica all’interessato. Il mancato rispetto del predetto termine rende il ricorso inammissibile. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Padova, 29 settembre 1989).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Sanino), sentenza del 15 febbraio 1993, n. 16

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 16 del 15 Febbraio 1993 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera del 29 Settembre 1989
Giurisprudenza CNF

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