Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena pone il seguente quesito: “se è legittimo un ufficio legale, nel caso di specie denominato Avvocatura Civica, presso un Comune con contestuale iscrizione di numero due dipendenti del medesimo Comune nell’albo speciale avvocati, che verrebbero adibiti a detto ufficio con oneri a carico dell’Amministrazione comunale; e se sia legittima l’assegnazione di due dipendenti del Comune per svolgere l’attività di avvocato […] senza bandire alcun concorso o gara per l’accesso di Avvocati sia di detto Ufficio sia di coloro che supporteranno detto personale”.

Ritiene la Commissione che rientri nei poteri dell’Amministrazione civica istituire uffici legali interni, i quali, ai sensi dell’art. 23, comma 3 della nuova legge professionale (l. n. 247/12), devono essere diretti da un avvocato iscritto all’Elenco speciale. Ai componenti di tali uffici deve essere assicurata “la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta” (art. 23, comma 1). Essi devono, peraltro, essere iscritti all’elenco speciale.
Ritiene pertanto la Commissione che nulla osti al trasferimento a tali mansioni di avvocati già dipendenti dall’amministrazione comunale, se anche assunti in passato per essere adibiti a mansioni differenti, ferma restando l’obbligatorietà della loro iscrizione nell’elenco speciale, il rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego alle dipendenze della P.A., con riferimento specifico agli enti territoriali nonché il rispetto dei principi di cui all’art. 23, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere 20 febbraio 2013, n. 22

Quesito n. 223 del COA di Forlì – Cesena

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 22 del 20 Febbraio 2013
- Consiglio territoriale: COA Forlì-Cesena, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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