Procedimento disciplinare: la mancata notifica del ricorso per Cassazione al PG presso la Corte stessa

Ai sensi degli artt 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 e 66 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, sull’ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, il ricorso per cassazione avverso le decisioni del consiglio nazionale forense è inammissibile ove non notificato, nel termine di trenta giorni prescritto per la proposizione del ricorso medesimo, anche al procuratore generale presso la suprema corte.

Cassazione Civile, sentenza del 13-05-1977, n. 1882, sez. U- Pres. DANZI E- Rel. CALECA A- P.M. GAMBOGI A (CONF)

Giurisprudenza Cassazione

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