E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 66 del R.D. n. 37 del 1934 – secondo cui il Consiglio dell’Ordine cui sia stato notificato il ricorso per cassazione può far pervenire le sue deduzioni nei venti giorni successivi nella cancelleria della Corte – in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. e in riferimento all’art. 370 cod. proc. civ.; si tratta infatti di una scelta discrezionale del legislatore giustificata dalle peculiarità del procedimento disciplinare a carico di avvocati e procuratori e che non lede il diritto di difesa, potendo il difensore del ricorrente venire a conoscenza delle deduzioni eventualmente depositate e replicare.
Cassazione Civile, sentenza del 25-05-2001, n. 218, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Vella A- P.M. Iannelli D (conf.)
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