Nel giudizio di impugnazione dinanzi al consiglio nazionale forense del provvedimento adottato, in materia disciplinare, da un consiglio locale dell’ordine, quest’ultimo e contraddittore necessario e, pertanto, rientra fra “le parti interessate”, a cui deve essere comunicata, a norma dell’art. 61, ultimo comma, del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, la data della seduta fissata per la discussione del ricorso. In mancanza di tale adempimento, la decisione adottata dal consiglio nazionale forense è nulla e tale nullità, attenendo alla integrità del contraddittorio, deve essere dichiarata anche di ufficio.
Cassazione Civile, sentenza del 02-10-1975, n. 3101, sez. U- Pres. STELLA RICHTER M- Rel. BILE F
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