Nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati e procuratori la legge non prevede il diritto dell’incolpato ad essere ascoltato personalmente a pena di nullità, in quanto all’udienza fissata per la discussione del ricorso dinanzi al consiglio nazionale forense l’interessato è ammesso ad esporre le sue difese personalmente, ma può anche farsi rappresentare da un avvocato iscritto nell’albo speciale, munito di mandato speciale.
Cassazione Civile, sentenza del 19-09-1978, n. 4192, sez. U- Pres. SINISCALCHI A- Rel. CALECA A- P.M. PEDACE F (CONF)
NOTA:
In senso conforme, Cassazione Civile, sentenza del 19 settembre 1978, n. 04192, sez. U- Pres. SINISCALCHI A- Rel. CALECA A- P.M. PEDACE F (CONF).
In arg., cfr. ora l’art. 59 lett. e L. n. 247/2012, che -innovando rispetto alla precedente disciplina (art. 50 RDL n. 1578/1933) silente sul punto- dispone: “nel corso del dibattimento l’incolpato ha diritto di produrre documenti, di interrogare o far interrogare testimoni, di rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, di sottoporsi all’esame del consiglio distrettuale di disciplina; l’incolpato ha diritto ad avere la parola per ultimo”.
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