La revoca della sospensione cautelare disposta dal Consiglio dell’Ordine che l’aveva emessa, in caso di impugnazione davanti al Consiglio nazionale forense, determina la cessazione della materia del contendere con conseguente dichiarazione di non luogo a deliberare. (Dichiara non luogo a deliberare per cessata materia del contendere contro decisione Consiglio Ordine Terni, 22 giugno 1991).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. De Dominicis), sentenza del 13 febbraio 1993, n. 13
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 13 del 13 Febbraio 1993 (estinzione)- Consiglio territoriale: COA Terni, delibera del 22 Giugno 1991
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