L’art. 499 secondo comma Cod. proc. pen., che prevede la lettura dell’interrogatorio reso dall’imputato assente, non è applicabile nel procedimento disciplinare a carico di avvocati e procuratori, il quale trova compiuta regolamentazione nella disciplina dettata dal titolo secondo del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, e può essere soggetto alle disposizioni del processo penale solo in ipotesi di espresso richiamo contenuto in detta disciplina.
Cassazione Civile, sentenza del 06-05-1978, n. 2162, sez. U- Pres. VINCI ORLANDO C- Rel. MANCUSO F- P.M. SAJA F (CONF)
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