Nel procedimento disciplinare a carico di avvocati e procuratori, le valutazioni del consiglio nazionale forense, in ordine alla sussistenza dei fatti, alla loro non conformità alla dignità od al decoro della professione, all’adeguatezza della sanzione inflitta, non si sottraggono all’obbligo della motivazione, sancito per ogni provvedimento giurisdizionale dall’art 111 primo comma della costituzione e, pertanto, in sede di ricorso per cassazione a norma dell’art 66 del rd 22 gennaio 1934 n 37, sono sindacabili dalle sezioni unite della suprema corte anche sotto il profilo della congruità e correttezza della motivazione stessa, sul piano logico.
Cassazione Civile, sentenza del 01-07-1981, n. 4257, sez. U- Pres. IANNUZZI AM- Rel. BUFFONI S- P.M. FABI B (CONF)
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