La notifica dell’atto non è necessaria ai fini dell’interruzione della prescrizione disciplinare

In tema di giudizi disciplinari nei confronti di avvocati, il compimento di atti propulsivi del procedimento (nella specie, delibera di rinvio a giudizio dell’incolpato) è idonea a determinare l’interruzione della prescrizione dell’azione, ex art. 51 R.D. 1578/1933, a prescindere dalla successiva notifica degli atti stessi al professionista.

Cassazione Civile, sentenza del 12-08-2002, n. 12176, sez. U- Pres. Delli Priscoli M- Rel. Marziale G- P.M. Palmieri R (diff.)
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. De Giorgi), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 16; Consiglio Nazionale Forense, pres. ALPA – rel. PISANO, sentenza del 15 dicembre 2011, n. 206; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 27 novembre 2009, n. 130; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BONZO), sentenza del 20 dicembre 2008, n. 178; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SALDARELLI), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 228; Cassazione Civile, sentenza del 12 agosto 2002, n. 12176.
Contra, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 28 dicembre 2006, n. 189; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Galati, rel. Bonzo), sentenza del 8 febbraio 1999, n. 9; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. MARTUCCELLI), sentenza del 28 dicembre 2005, n. 192; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 24 settembre 2005, n. 127; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 24 settembre 2005, n. 115; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 3 maggio 2005, n. 83; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. STEFENELLI), sentenza del 3 maggio 2005, n. 78; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. PAURI), sentenza del 13 luglio 2001, n. 158; Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. GAZZARA), sentenza del 22 maggio 2001, n. 102; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. RUGGIERI), sentenza del 13 dicembre 2000, n. 253; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. MATTESI), sentenza del 23 novembre 2000, n. 209; Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. CASALINI), sentenza del 23 novembre 2000, n. 208, secondo cui l’adozione del provvedimento non basta, ma serve la notifica.
Tale contrasto potrebbe ora intendersi superato dall’art. 56 L. n. 247/2012, che -a differenza del “vecchio” art. 51 RDL n. 1578/1933, silente sul punto- dispone infatti che la prescrizione è interrotta dalla comunicazione notifica dell’atto interruttivo all’incolpato.

Giurisprudenza Cassazione

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