Il ricorso alle sezioni unite della corte di cassazione contro le decisioni del consiglio nazionale forense, tanto in materia disciplinare, quanto in materia di iscrizione e cancellazione dagli albi, è inammissibile se non notificato, entro l’unico termine all’uopo stabilito dall’art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (ed esclusa, pertanto, ogni possibilità di successiva integrazione del contraddittorio) anche al consiglio dell’ordine degli avvocati che ha adottato il provvedimento impugnato dinanzi al consiglio nazionale forense, quale litisconsorte necessario.
Cassazione Civile, sentenza del 01-10-1979, n. 5033, sez. U- Pres. ROSSI G- Rel. ALIBRANDI A- P.M. SAJA F (CONF)
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