La repressione dell’infrazione disciplinare presuppone soltanto la volontarietà e non richiede la dolosità. La distinzione fra dolo e colpa non è criterio per l’identificazione dell’illecito disciplinare, ma può volere piuttosto per valutarne la gravità. (Rigetto del ricorso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Corpaci), sentenza del 13 febbraio 1993, n. 11
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 11 del 13 Febbraio 1993 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 13 Febbraio 1992
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