Va esclusa la nullità del provvedimento disciplinare per carente motivazione, in presenza degli elementi strutturali e di contenuto richiesti dall’art. 51, comma 3 del R.D. n. 37/34 (ratione temporis applicabile), posto che il C.N.F., quale giudice del merito, può in via di principio sopperire ai vizi che inficino la motivazione sotto il profilo dell’adeguatezza e della coerenza logica e sostanziale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Broccardo), sentenza del 7 maggio 2013, n. 69
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Borsacchi), sentenza del 13 marzo 2013, n. 27; Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Borsacchi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 181; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI, Rel. NERI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 98; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini – Rel. Pisano), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 4; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PISANO), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 2.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 69 del 07 Maggio 2013 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: COA Trapani, delibera del 09 Gennaio 2012 (radiazione)
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