Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria ha richiesto parere in merito alla tariffa forense applicabile per la liquidazione dei compensi professionali di taluni avvocati per l’attività espletata in qualità di componenti di una commissione di gara nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica relativa alla privatizzazione parziale del capitale di una società partecipata da un ente pubblico. Il quesito del Consiglio dell’Ordine rimettente attiene, in specie, alla applicabilità, o meno, al caso in esame della Tariffa Forense riferita al funzionamento di un collegio arbitrale; lo stesso Consiglio si interroga, altresì, circa la propria competenza ad esprimere il parere di congruità dell’onorario richiesto dagli interessati per l’indicata prestazione.

La Commissione, preliminarmente, ritiene che il Consiglio territoriale abbia senz’altro competenza a conoscere dell’istanza di liquidazione onorari proposta dai professionisti interessati; la cognizione del Consiglio in tema di opinamento di congruità attiene, infatti, ad ogni attività dell’avvocato che, in quanto tale, sia stato reso affidatario di un incarico per un’attività di natura professionale.
Nel caso di specie, deve ritenersi – in tali termini essendo orientato il quesito – che gli interessati siano stati designati componenti della commissione giudicatrice della gara proprio in funzione della loro qualifica professionale e dell’oggetto stesso dell’incarico, evidentemente implicante conoscenze giuridiche proprie dell’avvocato.
Quanto ai criteri da adottarsi per la liquidazione dell’onorario, osserva la Commissione che per l’attività indicata nel quesito non può reputarsi applicabile la Tariffa Forense riferita al funzionamento del collegio arbitrale; l’attività svolta da una commissione di gara, nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica, non è, infatti, assimilabile – neppure analogicamente – a quella degli arbitri chiamati a dirimere una determinata controversia.
La funzione della commissione giudicatrice è quella di esaminare le offerte concorrenti per individuarne quella più vantaggiosa sulla base dei criteri selettivi predisposti dall’amministrazione procedente.
In tale contesto funzionale la Commissione ritiene che la Tariffa di riferimento sia quella stragiudiziale prevista per l’attività di assistenza (comportante in re ipsa partecipazione) resa dal professionista in consigli o comitati, relativamente alla quale l’onorario viene determinato con riferimento ad ogni seduta di tali organi, entro i limiti minimo e massimo da tenersi in considerazione in ragione della complessità dell’incarico.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere 16 gennaio 2013, n. 8

Quesito n. 213 del COA di Reggio Calabria

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 8 del 16 Gennaio 2013
- Consiglio territoriale: COA Reggio Calabria, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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