La Commissione, dopo attenta valutazione – attesa la delicatezza di una questione che afferisce direttamente alla sfera privatistica sensibile dell’individuo, protetta per legge – ritiene, in primo luogo, che non si possano analogicamente applicare alla fattispecie rappresentata gli artt. 42 e 43 del RDL n. 1578/1933. Dette norme, infatti, mutuano il loro contenuto da specifiche previsioni del codice penale, con la conseguenza che ne è inibita l’applicazione a fattispecie diverse.
Secondariamente, rileva che la nomina dell’Amministratore di sostegno non è causa di perdita, parziale o totale, dell’esercizio dei diritti civili da parte della persona amministrata. Anche l’art. 17 del RDL n. 1578/1933 è quindi inapplicabile alla vicenda prospettata dal COA.
Posto quanto sopra, la Commissione osserva, di conseguenza, che solo il Consiglio territoriale è in grado di valutare compiutamente la posizione dell’iscritto sotto i plurimi profili della permanenza dei requisiti di professionalità e della capacità di rispettare i doveri di segretezza e riservatezza.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere 16 gennaio 2013, n. 7
Quesito n. 212 del COA di Lucca
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 7 del 16 Gennaio 2013- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera (quesito)
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