Su analogo quesito la commissione consultiva si è già pronunciata con parere del 28.03.2012 n. 20, a richiesta del COA di Sciacca, concludendo in senso negativo.
La differenza tra il quesito posto dal COA di Sciacca e quello oggi formulato dal COA di Forlì Cesena consiste nel fatto che l’aspirante all’iscrizione nel registro dei praticanti si trova temporaneamente in aspettativa dalle funzioni di Maresciallo dei Carabinieri per Dottorato di ricerca senza borsa di studio.
Tale fatto è però privo di rilevanza ai fini della risposta al quesito perché l’aspettativa non elimina lo status di appartenente all’Arma dei Carabinieri del soggetto interessato né fa venir meno l’obbligo di denunzia e di rapporto, che su di lui grava in ragione di detta appartenenza, obbligo che è inconciliabile con il dovere di riservatezza cui è tenuto il praticante avvocato.
Si rinvia, pertanto, al parere n. 20 del 2012 che viene in questa sede interamente confermato con riferimento al quesito del COA di Cesena.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere 16 gennaio 2013, n. 6
Quesito n. 209 del COA di Forlì Cesena
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 6 del 16 Gennaio 2013- Consiglio territoriale: COA Forlì-Cesena, delibera (quesito)
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