Il COA di Pescara ha posto il seguente quesito: “Se possa essere riconosciuta al praticante avvocato la sostituzione del periodo di un anno di pratica con l’avvenuta frequenza della Scuola di Specializzazione delle Professioni legali, il cui diploma sia stato conseguito in epoca antecedente alla data iscrizione al Registro e, qualora ciò sia possibile, se vi è un limite temporale oltre il quale il riconoscimento non è più consentito, in considerazione del principio di continuità della pratica forense.”.

Poiché, allo stato, il nuovo ordinamento professionale, promulgato dal Presidente della Repubblica il 31.12.2012 ed in corso di pubblicazione, prevede all’art. 41, comma 13, che il Ministro della Giustizia emanerà un Regolamento disciplinante le modalità di svolgimento del tirocinio, le ipotesi di interruzione del medesimo e la sua validità UE ed il successivo art. 65 dispone, al comma 1, che fino all’entrata in vigore dei regolamenti, “si applicano se necessario e in quanto compatibili, le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate”, i riferimenti normativi, ai quali ancor oggi ci si deve necessariamente riferire per rispondere al quesito, sono costituiti:
a) dagli artt. 17 e 18 del R.D.L. n. 1578/1933;
b) dalla legge delega n. 127/1997 (art. 17, comma 114), dall’art. 16 del D.Lvo n. 398/1997 attuativo della delega e dal D.M. n. 475/2001
Benché infatti, nelle more dell’approvazione del verbale recante il parere, sia entrata in vigore la legge n. 247/12 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense), alla luce dell’art. 48 di quest’ultima deve ritenersi che, fino al 31 dicembre 2014, il tirocinio continui ad essere disciplinato dalla normativa vigente. Quest’ultima si identifica con le norme richiamate, dal momento che la nuova legge professionale è intervenuta a “rilegificare” la materia della disciplina della professione forense, escludendo quest’ultima, per l’effetto, dall’ambito di intervento del processo di delegificazione realizzato dall’art. 3, comma 5 del D. L. n. 138/11 e dal D.P.R. n. 137/12.
Come è noto, questa Commissione aveva reiteratamente sostenuto, anche in contrasto con il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, che l’esonero dalla pratica forense, così come descritta nell’art. 17 del RDL n. 1578/1933, previsto per anni 1 dal D.M. n. 475/2001, non consentiva di ritenere che l’iscrizione al Registro dei praticanti potesse avere una durata inferiore al biennio (Parere n. 41/2008).
Successivamente, al fine di indurre un’uniforme valutazione delle modalità del tirocinio da parte degli Ordini, la Commissione, con il Parere n. 27/2010, ha però convenuto sull’opportunità che gli Ordini si uniformino alle decisioni del Consiglio di Stato, da ultimo, alla nr. 6255 del 2008.
Detta pronuncia ha anche affrontato, seppur con estrema sinteticità, il dato caratteristico del presente parere, costituito, rispetto a quelli precedentemente resi, dalla circostanza di aver conseguito il diploma di specializzazione prima dell’iscrizione del praticante al Registro, osservando che l’equivalenza “diploma/un anno di pratica”, “si verifica pur se non coincidano il periodo di frequenza della scuola con quello della pratica forense”.
Ritiene la Commissione di non dover modificare il proprio orientamento, e nei termini suesposti è reso il parere.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere 16 gennaio 2013, n. 4

Quesito n. 205 del COA di Pescara

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 4 del 16 Gennaio 2013
- Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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