Procedimento disciplinare – Delibera di apertura del procedimento – Impugnazione – Inammissibilità.

Non è suscettibile di gravame, in quanto atto pseudo-procedimentale, inidoneo ad incidere su alcuna situazione giuridica soggettiva dell’iscritto, la delibera del Consiglio nazionale forense che avvia il procedimento disciplinare. (Inammissibilità del ricorso).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Sanino), sentenza del 13 febbraio 1993, n. 9

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 9 del 13 Febbraio 1993 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 13 Febbraio 1992
Giurisprudenza CNF

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