E’ legittima la cancellazione dall’Albo degli Avvocati disposta d’ufficio ex art. 2 l. n. 339/2003, qualora l’iscritto che sia anche dipendente pubblico in regime di part time non abbia optato, nel previsto termine di trentasei mesi dall’entrata in vigore della suddetta disciplina, tra il mantenimento dell’iscrizione e la conservazione del rapporto di pubblico impiego. Infatti, l’art. 16 del R.D. n. 1578/1933, in effetti, nel prevedere che debba essere sempre ordinata la cancellazione dall’albo quando vengano a mancare i titoli o i requisiti in base ai quali fu disposta l’iscrizione, non esclude che la legge possa prevedere cause sopravvenute, rispetto al tempo dell’iscrizione, di incompatibilità con l’esercizio della professione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Del Paggio), sentenza del 7 maggio 2013, n. 67
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Cons. Naz. Forense, Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. GRIMALDI, 2 marzo 2012, n. 36; Cons. Naz. Forense, Pres. f.f. PERFETTI – Rel. ALLORIO, 2 marzo 2012, n. 26.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 67 del 07 Maggio 2013 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Siracusa, delibera del 27 Marzo 2012 (cancellazione)
0 Comment