Il parere è reso nei seguenti termini:
L’Ordine professionale rientra nella tipologia degli Enti pubblici non economici e pertanto l’attività che svolge – anche in materia di liquidazione delle parcelle degli iscritti (art. 29, lettera l, L.P. 2013) – ha natura amministrativa.
Trova conseguentemente applicazione, nel relativo procedimento, l’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale l’avvio del procedimento è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi.
A maggior ragione deve ritenersi ammissibile la volontaria partecipazione del cliente al detto procedimento amministrativo mediante la presentazione di proprie osservazioni alla richiesta dell’avvocato.
In tale ipotesi – e in ogni altro caso di partecipazione al procedimento – il Consiglio dell’Ordine deve esaminare le deduzioni del cliente e tenerne conto nell’adozione della deliberazione finale.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere 16 gennaio 2013, n. 2
Quesito n. 197 del Coa di Ancona.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 2 del 16 Gennaio 2013- Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera (quesito)
0 Comment