Il COA di Torino pone all’attenzione del CNF due quesiti in materia di tirocinio. Con il primo, relativamente ai corsi postlaurea svolti all’estero, chiede di chiarire se l’elencazione contenuta nell’art. 6, comma 9, D.P.R. 137/2012 sia da ritenersi tassativa ovvero se possa farsi applicazione di quanto previsto dal precedente comma 4 del medesimo articolo laddove si consente il tirocinio presso Enti Esteri. Con il secondo quesito si chiede se, con riguardo alla scuola notarile, debba applicarsi la disciplina prevista dalla prima parte del comma 9 dell’art. 6 D.P.R. 137/2012 ovvero quella prevista dalla seconda parte dello stesso comma 9, dunque se sia o meno necessaria la specifica autorizzazione del Consiglio Nazionale Forense. Chiede, altresì, di specificare se il periodo di frequenza della scuola notarile valutabile ai fini del tirocinio debba essere comunque limitato a sei mesi.

Nelle more dell’approvazione del verbale recante il parere, è entrata peraltro in vigore la legge n. 247/12 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense).
L’art. 48 della nuova legge professionale dispone infatti che, fino al secondo anno successivo all’entrata in vigore della legge (dunque, fino al 31 dicembre 2014), l’accesso alla professione forense resterà disciplinato dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge, fatta salva la riduzione a diciotto mesi del tirocinio.
Tale previsione si giustifica alla luce delle radicali innovazioni alla disciplina del tirocinio, apportate dalla nuova legge professionale forense, nell’ottica di garantire la miglior qualità della formazione del tirocinante e la valorizzazione del merito nell’accesso alla professione forense.
La significativa portata delle innovazioni implica, peraltro, la necessità di una puntuale disciplina attuativa delle nuove norme, come previsto dall’art. 41, comma 13. Pertanto, coerentemente con la previsione generale di cui all’art. 65, comma 1 – che prevede che fino all’entrata in vigore dei regolamenti di attuazione, continueranno ad applicarsi le disposizioni vigenti “non abrogate” – l’art. 48 della legge differisce l’applicabilità della nuova disciplina del tirocinio: l’unica eccezione è riferita esplicitamente alla riduzione della durata del tirocinio a diciotto mesi, che si applica immediatamente.
Allo stesso tempo, per non vincolare l’applicabilità della nuova disciplina all’adozione del Decreto del Ministro della Giustizia di cui all’art. 41, comma 13 – seguendo un criterio di favor per le importanti innovazioni recate dalla legge – il legislatore ha scelto di individuare come termine finale del periodo transitorio non già l’adozione del regolamento, ma la scadenza di un termine temporale fisso, individuato all’1 gennaio 2015.
In tal modo, la legge ha realizzato un ragionevole bilanciamento tra l’interesse della comunità professionale alla tempestiva applicazione della riforma e l’interesse pubblico, altrettanto rilevante, alla continuità delle funzioni, alla tutela dell’affidamento, alla certezza del diritto; peraltro, laddove ha voluto – come nel caso della riduzione a diciotto mesi della durata del tirocinio – la legge ha espressamente derogato alla regola generale del differimento dell’applicabilità.
Alla luce dell’art. 48 della nuova legge professionale deve ritenersi pertanto che, fino al 31 dicembre 2014, il tirocinio continui ad essere disciplinato dalla normativa vigente. Quest’ultima si identifica tuttavia con le norme di cui al R.D.L. n. 1578/33, del R.D. n. 37/34 e del D.M. n. 101/90, dal momento che la nuova legge professionale è intervenuta a “rilegificare” la materia della disciplina della professione forense, escludendo quest’ultima, per l’effetto, dall’ambito di intervento del processo di delegificazione realizzato dall’art. 3, comma 5 del D. L. n. 138/11 e dal D.P.R. n. 137/12.
Alla luce dello jus superveniens, pertanto, i quesiti formulati dal Consiglio dell’Ordine di Torino devono ritenersi ormai privi di oggetto.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere 12 dicembre 2012, n. 72

Quesito n. 203 del Coa di Torino.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 72 del 12 Dicembre 2012
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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