Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna ha richiesto un parere in merito alla sussistenza, in capo al Consiglio dell’Ordine cui sia stata rivolta una domanda di iscrizione per trasferimento da altro Ordine, del potere discrezionale di verificare la sussistenza dei requisiti per l’originaria iscrizione all’Albo o a una sua sezione speciale, con particolare riguardo ai requisiti per l’iscrizione nella sezione speciale degli Avvocati stabiliti.

La Commissione richiama integralmente il proprio precedente reso il 28 marzo 2012, n. 17, nel quale è recepito l’orientamento espresso dal Consiglio nazionale forense nella sentenza n. 50 del 2012.

Parere 28 marzo 2012, n. 17

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palmi, con nota 9 gennaio 2012 Prot. n. 27, ha richiesto parere in merito ai criteri da adottare per l’iscrizione degli Avvocati “stabiliti” nell’apposita Sezione dell’Albo, opinando se, in particolare, “si possa procedere alla verifica del curriculum del richiedente onde escludere la sussistenza di una ipotesi di abuso del diritto dell’Unione Europea”.
Il Consiglio rimettente ha evidenziato di avere, con propria deliberazione del 23 luglio 2011, orientato l’istruttoria delle richieste di iscrizione degli Avvocati stabiliti alla puntuale verifica delle condizioni presupposte dalla legge, con particolare riferimento al requisito della residenza o domicilio professionale dell’interessato nel circondario del Tribunale Ordinario di Palmi, alla conoscenza effettiva della lingua del paese di provenienza, al regolare e non episodico svolgimento di attività professionale nel detto paese, al conseguimento di titoli abilitanti idonei a comprovare il diritto all’iscrizione.
E’ intervenuta la sentenza 22 dicembre 2011 n. 28340 con la quale le SS.UU. della Corte di Cassazione hanno statuito che l’iscrizione nella Sezione dedicata dell’Albo è subordinata alla sola condizione della documentazione dell’iscrizione presso la corrispondente Autorità dello Stato membro, nonché all’assenza di cause di incompatibilità.
Osserva la Commissione che la motivazione della predetta sentenza appare circoscritta all’analisi, meramente ricognitiva, dei requisiti prescritti dall’art. 6 del Decreto Lgs. n. 96/2001 (che ha recepito la Direttiva 98/5/CE), per affermare il principio di diritto che lo Stato membro non può opporre al professionista proveniente da altro Stato comunitario condizioni ulteriori pregiudicanti l’iscrizione nella sezione speciale dell’Albo.
Il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza 15 marzo 2012 n. 50/12 ha esaminato la questione sotto la diversa angolazione giuridica del c.d. “abuso del diritto”; nella giurisprudenza comunitaria è costante il principio secondo cui “gli interessati non possono avvalersi abusivamente o fraudolentemente del diritto comunitario”, ritenendo conseguentemente non meritevole di tutela la situazione di colui che, pur nel rispetto formale delle condizioni poste dal diritto dell’Unione Europea, “si proponga di ottenere un vantaggio derivante dalle norme comunitarie attraverso la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento” (cfr. sentenza cit., pag. 4).
In virtù del delineato principio generale – integrante fonte interpretativa di rango superiore, cui soggiacciono la disciplina regolatoria dettata, in specie, dalla Direttiva 98/5/CE e la stessa normazione attuativa interna – deve ritenersi sussistente la discrezionalità amministrativa del Consiglio territoriale proprio al fine di prevenire pratiche abusive.
Definito nei termini sopra esposti l’ambito funzionale del potere autoritativo assegnato al Consiglio territoriale in materia di iscrizioni e tenuta dell’Albo, in tali considerazioni è il parere della Commissione.

Consiglio Nazionale Forense (Rel. Cons. Allorio), parere 12 dicembre 2012, n. 69

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 69 del 12 Dicembre 2012
- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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