Il contenuto della contestazione disciplinare

La contestazione degli addebiti non esige una minuta, completa e particolareggiata esposizione dei fatti che integrano l’illecito, essendo, invece, sufficiente che l’incolpato, con la lettura dell’imputazione, contenente la chiara contestazione dei fatti addebitatigli, sia posto in grado di approntare la propria difesa in modo efficace, senza rischi di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Baffa), sentenza del 7 maggio 2013, n. 65
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini, Rel. Merli), sentenza del 10 aprile 2013, n. 56, Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PISANO), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 2.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 65 del 07 Maggio 2013 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Busto Arsizio, delibera del 13 Febbraio 2009 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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