Il Consiglio nazionale forense è “giudice speciale” ai sensi e per gli effetti del combinato disposto della VI disp. trans. Cost. e dell’art. 102 Cost., sicché la disciplina che ne regola la composizione e le funzioni giurisdizionali è soggetta a riserva assoluta di legge ex art. 108 della Costituzione (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita irregolarità della costituzione e della composizione del CNF in forza dell’art. 8 DPR n. 137/2012. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha escluso l’applicabilità della citata disciplina invocata dal ricorrente e ha quindi rigettato l’eccezione).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 63 del 22 Aprile 2013 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Pisa, delibera del 30 Maggio 2008 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 12064 del 29 Maggio 2014 (respinge)
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