Con riferimento al Consiglio nazionale forense – il quale, allorché pronuncia in materia disciplinare, è un giudice speciale istituito, con D.LGS. lgt. 23 novembre 1944, n. 382, prima dell’entrata in vigore della Costituzione, e da questa conservato – , le norme concernenti la nomina dei componenti ed il procedimento che davanti al medesimo si svolge, assicurano, per il metodo elettivo della prima e per le sufficienti garanzie proprie del secondo, il corretto esercizio della funzione di giurisdizione affidata al suddetto organo in tale materia, con riguardo all’indipendenza del giudice, all’imparzialità dei giudizi e alla garanzia del diritto di difesa; è perciò manifestamente infondata, in riferimento all’art. 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 21 del predetto D.LGS. lgt. nonché degli artt. 59 e ss. del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37.
Cassazione Civile, sentenza del 22-07-2002, n. 10688, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Criscuolo A- P.M. Cinque A (conf.)
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