Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli locali dell’ordine degli avvocati, e il relativo procedimento, hanno natura amministrativa e non giurisdizionale; è perciò manifestamente inammissibile, stante la non pertinenza del parametro, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 38 – 51 del regio D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36) e delle disposizioni del titolo II del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, sollevata in riferimento al principio del giusto processo, sancito dall’art. 111 Cost., attesa la riferibilità di questa norma costituzionale alla sola attività giurisdizionale.
Cassazione Civile, sentenza del 22-07-2002, n. 10688, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Criscuolo A- P.M. Cinque A (conf.)
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