Nei procedimenti innanzi al consiglio nazionale forense il consiglio dell’ordine autore del provvedimento in quella sede impugnato è parte necessaria, e pertanto il contraddittorio non è integro, e la decisione ciò malgrado emessa è nulla, ove nei riguardi del suddetto consiglio dell’ordine siano stati omessi l’avviso di deposito degli atti negli uffici del consiglio nazionale e la successiva comunicazione della seduta fissata per la discussione del ricorso.
Cassazione Civile 24-03-1976, n. 1036, sez. U- Pres. STELLA RICHTER M- Rel. GRANATA R
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